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Inoltre FATE ATTENZIONE, tutti coloro che hanno avuto un contratto di lavoro terminato prima del 23 novembre 2010 (giorno in cui è entrata in vigore la Legge 183), vedranno decadere DEFINITIVAMENTE il diritto alla vertenza il 23 gennaio 2011. Quindi per non perdere questo diritto il tempo che rimane è brevissimo!
Ma la Legge 183 non dice solo questo, ci sono altri vergognosi "trucchetti". Se un lavoratore ha avuto con la stessa azienda un numero elevato di collaborazioni, ad esempio 4/5 contratti nell’ultimo anno, varrà sempre il limite dei 60 giorni, quindi praticamente potrà impugnare solo l’ultimo! Così un datore di lavoro potrà "tenere in ballo" il dipendente, lasciar passare i famosi 60 giorni e al 61esimo non rinnovargli il contratto. A quel punto il precario non potrà fare più nulla.
Non solo, fino ad oggi il licenziamento aveva validità solo se formulato in forma scritta, ora invece si potrà licenziare anche in forma VERBALE. Se un datore di lavoro sosterrà che il licenziamento c’è stato prima della data indicata dal lavoratore (magari prima dei sessanta giorni a disposizione), basterà trovare dei testimoni compiacenti per bloccare la vertenza. E mentre il datore di lavoro potrà licenziare in forma verbale, se si vorrà interrompere i 60 giorni bisognerà farlo PER ISCRITTO.
I lavoratori dovranno praticamente escludere a priori di rivolgersi ad un giudice del lavoro nel caso in cui il datore di lavoro (e giurateci che lo farà) inserirà nella lettera d'assunzione la clausola che obbliga il lavoratore a rivolgersi ad un arbitrato. Secondo voi, in fase di assunzione, il lavoratore potrà dire: "no, non la firmo?"
Prima della Legge 183 se un lavoratore avesse vinto la causa contro il suo datore di lavoro, avrebbe visto “riconosciuto il mancato guadagno”, e al lavoratore sarebbero stati corrisposti gli stipendi di tutti i mesi in cui era stato lasciato a casa. Ora, nel caso perda in tribunale, aldilà della durata del processo l'azienda sarà tenuta a versare un’indennità che può andare da un MINIMO di 2 mesi e mezzo fino ad un massimo di 12 mensilità.